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Guida ai ‘Freeport’ siti dogonali

L’HM Revenue and Custom ha pubblicato di recente delle linee guida sulle modalità di gestione di un sito doganale all’interno di un Freeport (porto franco).  Qui di seguito una sintesi di queste ultime.

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UTILIZZO DEI SITI DOGANALI

I siti doganali Freeport, o “zone franche”, sono zone doganali sicure in cui le aziende possono importare o esportare merci all’interno del confine terrestre del Regno Unito, ma nelle quali vige una normativa differente in materia di importazione o esportazione.  Nel caso in cui il sito doganale venga utilizzato per importare o esportare merci, l’azienda potrà:

•         ottenere agevolazioni sui dazi doganali e sulle tasse di importazione;

•         utilizzare procedure di dichiarazione semplificate;

•         scegliere l’aliquota del dazio doganale da utilizzare se il perfezionamento delle merci ne modifica la classificazione.

TIPOLOGIA DI AUTORIZZAZIONE NECESSARIA

Le aziende che operano in un Freeport possono chiedere di avvalersi di un regime doganale speciale che, oltre alle agevolazioni relative agli obblighi dichiarativi, prevede un’unica autorizzazione per l’importazione di merci non controllate, finalizzata:

  • alla lavorazione ed esportazione o vendita nel Regno Unito;
  • allo stoccaggio ed esportazione, o vendita nel Regno Unito, in cui solo il titolare dell’autorizzazione commerciale per il Freeport può depositare le merci utilizzando la procedura doganale speciale.

Qualora non venga inoltrata richiesta per l’utilizzo del regime doganale speciale Freeport, è possibile utilizzare un regime speciale doganale pertinente esistente per il quale l’azienda è già stata autorizzata, al fine di:

  • importare merci per la lavorazione, quindi esportarle o venderle nel Regno Unito;
  • importare merci per lo stoccaggio, quindi esportarle o venderle nel Regno Unito;
  • importare prodotti sottoposti ad accisa per lo stoccaggio, quindi esportarli o venderli nel Regno Unito;
  • vendere, produrre o perfezionare prodotti sottoposti ad accisa, con la relativa approvazione dell’accisa.

Si direbbe che l’autorizzazione unica per il Freeport copra una serie di procedure e che in assenza di questa, sarebbero necessarie singole autorizzazioni per ciascuna procedura.

Allorquando un’autorizzazione esistente lo consenta, le merci controllate possono essere spostate o stoccate in un sito doganale Freeport.  Qualora sia necessario spostare e stoccare le merci controllate e l’azienda non sia in possesso dell’autorizzazione, per poter procedere è necessario inviare un messaggio e-mail a freeportbusinessapplications@hmrc.gov.uk.

Nel caso in cui occorra utilizzare regime doganale speciale esistente, si applicheranno le normali condizioni previste da tale autorizzazione. Tuttavia, l’azienda sarà tenuta a rispettare la normativa generale relativa alla tenuta dei registri del sito doganale Freeport.  Occorre ugualmente informare l’HM Revenue and Custom di eventuali modifiche apportate alle autorizzazioni.

RICHIESTA DI GESTIONE DI UN SITO DOGANALE FREEPORT

Prima di inoltrare la richiesta, è importante sottolineare che, in qualità di operatore, occorre che l’azienda abbia un accordo in essere con l’operatore di un Freeport più grande.  Il richiedente dovrà:

  • essere in possesso di un numero EORI;
  • dimostrare di essere in grado di ottemperare agli standard di sicurezza e protezione in relazione al sito doganale Freeport;
  • essere in possesso di informazioni dettagliate sul terreno utilizzato per il sito doganale Freeport, tra cui:
  1. area del sito;
  2. planimetrie raffiguranti il sito, i punti di ingresso e di uscita.
  • dimostrare la conformità ai requisiti per essere designato operatore di un sito doganale Freeport.

In caso di transito o stoccaggio temporaneo, si applicano disposizioni separate.

A decorrere dal 9 settembre 2021, è possibile inoltrare richiesta utilizzando il seguente modulo:

OPERARE UN SITO DOGANALE

Per poter gestire un sito doganale Freeport, l’operatore deve soddisfare le condizioni di una “designazione”.  La designazione stabilisce chi è l’operatore del sito doganale Freeport e quali sono le condizioni da rispettare.

In aggiunta, inoltrando richiesta all’HM Revenue and Custom, occorre dimostrare a quest’ultimo che l’operatore è in grado di adempiere alle condizioni della designazione di un sito doganale Freeport, nonché agli standard in materia di sicurezza e protezione.

CONDIZIONI

Tra le condizioni cui adempiere previste dalla designazione:

  • assicurarsi che il sito sia recintato e che ingresso e uscita siano consentiti solo in punti specifici;
  • fornire strutture nelle quali è possibile consultare i registri relativi al sito doganale Freeport;
  • soddisfare gli obblighi relativi alla tenuta di registri elettronici;
  • fornire informazioni ai funzionari autorizzati;
  • fornire e mantenere le strutture necessarie ai funzionari autorizzati, inclusi terreni e locali per la visita o la ricerca delle merci;
  • assicurarsi che i requisiti in materia di salute e sicurezza imposti dalle autorità competenti siano rispettati e che le condizioni di lavoro per i funzionari autorizzati siano sicure;
  • assicurarsi di non trattenere merci classificate come proibite dall’HM Revenue and Custom da un sito doganale Freeport;
  • ottenere l’autorizzazione dell’HM Revenue and Custom prima della costruzione di nuovi edifici e assicurarsi che siano rispettate tutte le condizioni di approvazione;

Assicurarsi che nessuno operi sul sito se:

  • non è stata trasmessa notifica apposita;
  • l’attività è vietata;
  • l’attività violerebbe una limitazione imposta dall’HM Revenue and Custom;

Informare l’HM Revenue and Custom in caso di:

  • violazioni delle norme doganali da parte di persone presenti in loco o collegate al sito doganale Freeport;
  • cambiamenti sostanziali che influiscono sul ruolo di operatore del sito;
  • mancato rispetto di requisiti stabiliti dalla designazione o dall’autorizzazione dell’operatore;
  • diniego dell’autorizzazione a svolgere movimenti di merci al di fuori del sito doganale Freeport diversi dalle circostanze ammesse dalla legislazione del sito doganale Freeport;

Rispetto delle istruzioni impartite ai sensi della normativa Freeport da un funzionario autorizzato.

Occorre informare l’HM Revenue and Custom relativamente alle aziende che intendono svolgere attività industriali, commerciali o di servizi nel sito doganale di Freeport, prima che le attività abbiano avuto luogo.

RESPONSABILITA IN MATERIA DI SICUREZZA

L’operatore deve predisporre procedure atte a proteggere l’azienda e la catena di approvvigionamento dai rischi. Inoltre, deve assicurarsi che le procedure siano valide e adeguate alle dimensioni e alla natura dell’azienda.  L’operatore deve dimostrare di avere:

  • attivato un sistema di valutazione del rischio per la sicurezza e la protezione;
  • messo in sicurezza i confini esterni con procedure documentate per controllare l’accesso alle infrastrutture;
  • adottato misure per ispezionare e proteggere le unità di carico;
  • adottato misure per impedire l’accesso non autorizzato alle aree di spedizione, alle banchine di carico e alle aree di carico;
  • concordato con i fornitori adeguate misure di sicurezza e protezione;
  • effettuato controlli di sicurezza e attuato procedure per futuri dipendenti e parti contraenti;
  • formato il personale in materia di requisiti di sicurezza e protezione;
  • predisposto contratti per il personale interinale;
  • informazioni dettagliate sui possessori di unità di carico sul sito;
  • definito i requisiti di sicurezza per il sito e il personale in tutti i contratti di sub committenza, inclusi pulizia, sicurezza e manutenzione;
  • controllato e revisionato i processi, e tener traccia di tali attività.

L’operatore può conservare copia del proprio certificato di sicurezza e protezione derivante da una convenzione internazionale o da uno standard internazionale dell’International Organization Standardization.

Inoltre, è necessario attuare una solida politica di assunzione, con controlli preassunzione per tutto il personale.

REGISTRI

MERCI IN ENTRATA

Per ogni spedizione, l’operatore deve conservare:

  • numero di lettera di vettura aerea o numero di spedizione;
  • il regime doganale in cui sono state poste le merci;
  • la data e gli estremi di eventuali formalità doganali;
  • estremi di dichiarazioni elettroniche di importazione o esportazione – la data e l’ora in cui le merci sono arrivate all’azienda nel sito;
  • riferimenti identificativi commerciali univoci;
  • numero e tipo di colli;
  • la quantità e la descrizione commerciale o tecnica abituale delle merci;
  • i contrassegni d’identificazione del contenitore, per identificare le merci e i pesi;
  • numero di immatricolazione dei veicoli che trasportano merci al sito doganale Freeport;
  • i dettagli dell’attività nel sito doganale Freeport nel quale è avvenuta la ricezione delle merci.

L’azienda che riceve le merci è tenuta a comunicare all’operatore l’arrivo e la posizione delle merci:

  • introdotte in un sito doganale Freeport, da dichiarare al regime doganale speciale Freeport;
  • in regime doganale speciale Freeport, trasferite ad un’altra azienda, nello stesso sito doganale Freeport.

I registri dell’operatore devono riportare la prova che tale notifica è stata trasmessa. È necessario conservare copia delle informazioni contenute nella notifica trasmessa, comprese l’ora e la data in cui è stata ricevuta.

MERCI IN USCITA

L’uscita delle merci dal sito doganale Freeport è vietata, salvo che l’operatore sia in possesso di notifica ed elementi attestanti che le merci soddisfano le seguenti condizioni:

Sono state dichiarate per:

  • Perfezionamento attivo;
  • Utilizzo autorizzato;
  • Transito;
  • Ammissione temporanea;
  • Deposito doganale e spostamento in luogo esterno al sito doganale Freeport, ove oggetto di autorizzazione per regime doganale speciale.

Sono state dichiarate per il regime doganale speciale Freeport, ma devono essere trasferite direttamente:

  • in un luogo da dove vengono esportate;
  • in un ufficio doganale ai fini dell’assolvimento del regime speciale doganale Freeport;
  • in una località nell’Irlanda del Nord;
  • in un’azienda autorizzata in un altro sito doganale Freeport;

si tratta di merci nazionali, anche nel caso in cui l’HM Revenue and Custom abbia accettato una dichiarazione, in modo da affermare che le merci sono entrate in libera circolazione, anche se le merci si trovano nel sito doganale Freeport;

possono essere rimosse come da autorizzazione rilasciata dall’HM Revenue and Custom e saranno spostate sempre ai sensi di tale autorizzazione.

GLI ELEMENTI POSSONO INCLUDERE:

Una nota di rimozione autenticata originale tra le seguenti:

  • modello C130;
  • nota/messaggio di rilascio generato dal sistema;
  • rilasciata da un altro formato approvato di messaggio elettronico, ad esempio SMS;
  • documentazione doganale pertinente, compresa la prova delle dichiarazioni sdoganate e le autorizzazioni per il regime doganale speciale;

Documentazione commerciale pertinente concernente:

  • la destinazione della merce;
  • il motivo dello spostamento della merce al di fuori del sito doganale Freeport.

La notifica deve essere trasmessa da un’azienda autorizzata ad operare in un sito doganale Freeport, o da chi agisce per suo conto.  La documentazione deve includere:

  • notifica ed elementi forniti dall’operatore;
  • ora e data della notifica;
  • informazioni dettagliate sull’attività di riferimento.

Se un fornitore terzo fornisce servizi doganali all’azienda, è ugualmente necessario includere tali dettagli anche nei documenti dell’operatore.

RICHIESTA DI UTILIZZO DELLA PROCEDURA SPECIALE DEL SITO DOGANALE FREEPORT

Occorre un accordo provvisorio con l’operatore del sito doganale nel luogo in cui le merci sono destinate ad essere immagazzinate e perfezionate.  Il richiedente deve essere in possesso di:

  • Numero EORI;
  • Indirizzo, numero di iscrizione al registro delle imprese e dettagli di contatto;
  • Riferimento sistema PAYE, ove pertinente;
  • UTR (Riferimento unico del soggetto passivo).

In caso di attività di stoccaggio, occorre disporre dei dettagli relativi alle merci da importare, tra cui i codici, la descrizione, le quantità e i valori delle merci.  In caso di attività di trasformazione, occorre fornire i dettagli relativi alle merci da importare e i dettagli relativi alla destinazione delle merci.

PRESENTAZIONE DELLA RICHIESTA

Le linee guida per la presentazione della richiesta saranno disponibili a partire dall’8 ottobre 2021.

Una volta presentata la richiesta

Una volta che l’HM Revenue and Custom ha concesso l’autorizzazione, sarà inviata una lettera che stabilisce le condizioni per l’autorizzazione.  Le condizioni includono:

  • pagamento di dazi doganali e altri oneri;
  • tenuta di registri dettagliati.

È necessario contattare per iscritto l’HM Revenue and Custom qualora l’autorizzazione debba essere modificata, rinnovata o cancellata, ovvero in caso di cambiamenti aziendali con potenziale impatto sull’autorizzazione, quali la variazione della ragione sociale o il rilevamento da parte di un’altra azienda.

In caso di autorizzazione allo stoccaggio della merce, è prevista la responsabilità per:

  • la sicurezza e controllo delle merci, compresa la contabilità di magazzino e la contabilità degli ammanchi;
  • la collaborazione con l’HM Revenue and Custom, quali supervisori dell’autorizzazione;
  • il consentire all’HM Revenue and Custom l’accesso alle infrastrutture, ai registri e alle merci, con un ragionevole preavviso.

Dopo aver ottenuto l’autorizzazione rilasciata dall’HM Revenue and Custom, è possibile conservare le merci nel sito doganale per un intervallo di tempo illimitato. Tuttavia, qualora l’HM Revenue and Custom ritenga che le merci possano costituire una minaccia per gli esseri umani, gli animali, la salute delle piante o l’ambiente, è possibile che l’HM Revenue and Custom emani specifiche istruzioni per lo spostamento.

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