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Guida ai ‘Freeport’ siti dogonali

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L’HM Revenue and Custom ha pubblicato di recente delle linee guida sulle modalità di gestione di un sito doganale all’interno di un Freeport (porto franco).  Qui di seguito una sintesi di queste ultime.

UTILIZZO DEI SITI DOGANALI

I siti doganali Freeport, o “zone franche”, sono zone doganali sicure in cui le aziende possono importare o esportare merci all’interno del confine terrestre del Regno Unito, ma nelle quali vige una normativa differente in materia di importazione o esportazione.  Nel caso in cui il sito doganale venga utilizzato per importare o esportare merci, l’azienda potrà:

•         ottenere agevolazioni sui dazi doganali e sulle tasse di importazione;

•         utilizzare procedure di dichiarazione semplificate;

•         scegliere l’aliquota del dazio doganale da utilizzare se il perfezionamento delle merci ne modifica la classificazione.

TIPOLOGIA DI AUTORIZZAZIONE NECESSARIA

Le aziende che operano in un Freeport possono chiedere di avvalersi di un regime doganale speciale che, oltre alle agevolazioni relative agli obblighi dichiarativi, prevede un’unica autorizzazione per l’importazione di merci non controllate, finalizzata:

Qualora non venga inoltrata richiesta per l’utilizzo del regime doganale speciale Freeport, è possibile utilizzare un regime speciale doganale pertinente esistente per il quale l’azienda è già stata autorizzata, al fine di:

Si direbbe che l’autorizzazione unica per il Freeport copra una serie di procedure e che in assenza di questa, sarebbero necessarie singole autorizzazioni per ciascuna procedura.

Allorquando un’autorizzazione esistente lo consenta, le merci controllate possono essere spostate o stoccate in un sito doganale Freeport.  Qualora sia necessario spostare e stoccare le merci controllate e l’azienda non sia in possesso dell’autorizzazione, per poter procedere è necessario inviare un messaggio e-mail a freeportbusinessapplications@hmrc.gov.uk.

Nel caso in cui occorra utilizzare regime doganale speciale esistente, si applicheranno le normali condizioni previste da tale autorizzazione. Tuttavia, l’azienda sarà tenuta a rispettare la normativa generale relativa alla tenuta dei registri del sito doganale Freeport.  Occorre ugualmente informare l’HM Revenue and Custom di eventuali modifiche apportate alle autorizzazioni.

RICHIESTA DI GESTIONE DI UN SITO DOGANALE FREEPORT

Prima di inoltrare la richiesta, è importante sottolineare che, in qualità di operatore, occorre che l’azienda abbia un accordo in essere con l’operatore di un Freeport più grande.  Il richiedente dovrà:

  1. area del sito;
  2. planimetrie raffiguranti il sito, i punti di ingresso e di uscita.

In caso di transito o stoccaggio temporaneo, si applicano disposizioni separate.

A decorrere dal 9 settembre 2021, è possibile inoltrare richiesta utilizzando il seguente modulo:

OPERARE UN SITO DOGANALE

Per poter gestire un sito doganale Freeport, l’operatore deve soddisfare le condizioni di una “designazione”.  La designazione stabilisce chi è l’operatore del sito doganale Freeport e quali sono le condizioni da rispettare.

In aggiunta, inoltrando richiesta all’HM Revenue and Custom, occorre dimostrare a quest’ultimo che l’operatore è in grado di adempiere alle condizioni della designazione di un sito doganale Freeport, nonché agli standard in materia di sicurezza e protezione.

CONDIZIONI

Tra le condizioni cui adempiere previste dalla designazione:

Assicurarsi che nessuno operi sul sito se:

  • non è stata trasmessa notifica apposita;
  • l’attività è vietata;
  • l’attività violerebbe una limitazione imposta dall’HM Revenue and Custom;

Informare l’HM Revenue and Custom in caso di:

  • violazioni delle norme doganali da parte di persone presenti in loco o collegate al sito doganale Freeport;
  • cambiamenti sostanziali che influiscono sul ruolo di operatore del sito;
  • mancato rispetto di requisiti stabiliti dalla designazione o dall’autorizzazione dell’operatore;
  • diniego dell’autorizzazione a svolgere movimenti di merci al di fuori del sito doganale Freeport diversi dalle circostanze ammesse dalla legislazione del sito doganale Freeport;

Rispetto delle istruzioni impartite ai sensi della normativa Freeport da un funzionario autorizzato.

Occorre informare l’HM Revenue and Custom relativamente alle aziende che intendono svolgere attività industriali, commerciali o di servizi nel sito doganale di Freeport, prima che le attività abbiano avuto luogo.

RESPONSABILITA IN MATERIA DI SICUREZZA

L’operatore deve predisporre procedure atte a proteggere l’azienda e la catena di approvvigionamento dai rischi. Inoltre, deve assicurarsi che le procedure siano valide e adeguate alle dimensioni e alla natura dell’azienda.  L’operatore deve dimostrare di avere:

  • attivato un sistema di valutazione del rischio per la sicurezza e la protezione;
  • messo in sicurezza i confini esterni con procedure documentate per controllare l’accesso alle infrastrutture;
  • adottato misure per ispezionare e proteggere le unità di carico;
  • adottato misure per impedire l’accesso non autorizzato alle aree di spedizione, alle banchine di carico e alle aree di carico;
  • concordato con i fornitori adeguate misure di sicurezza e protezione;
  • effettuato controlli di sicurezza e attuato procedure per futuri dipendenti e parti contraenti;
  • formato il personale in materia di requisiti di sicurezza e protezione;
  • predisposto contratti per il personale interinale;
  • informazioni dettagliate sui possessori di unità di carico sul sito;
  • definito i requisiti di sicurezza per il sito e il personale in tutti i contratti di sub committenza, inclusi pulizia, sicurezza e manutenzione;
  • controllato e revisionato i processi, e tener traccia di tali attività.

L’operatore può conservare copia del proprio certificato di sicurezza e protezione derivante da una convenzione internazionale o da uno standard internazionale dell’International Organization Standardization.

Inoltre, è necessario attuare una solida politica di assunzione, con controlli preassunzione per tutto il personale.

REGISTRI

MERCI IN ENTRATA

Per ogni spedizione, l’operatore deve conservare:

  • numero di lettera di vettura aerea o numero di spedizione;
  • il regime doganale in cui sono state poste le merci;
  • la data e gli estremi di eventuali formalità doganali;
  • estremi di dichiarazioni elettroniche di importazione o esportazione – la data e l’ora in cui le merci sono arrivate all’azienda nel sito;
  • riferimenti identificativi commerciali univoci;
  • numero e tipo di colli;
  • la quantità e la descrizione commerciale o tecnica abituale delle merci;
  • i contrassegni d’identificazione del contenitore, per identificare le merci e i pesi;
  • numero di immatricolazione dei veicoli che trasportano merci al sito doganale Freeport;
  • i dettagli dell’attività nel sito doganale Freeport nel quale è avvenuta la ricezione delle merci.

L’azienda che riceve le merci è tenuta a comunicare all’operatore l’arrivo e la posizione delle merci:

I registri dell’operatore devono riportare la prova che tale notifica è stata trasmessa. È necessario conservare copia delle informazioni contenute nella notifica trasmessa, comprese l’ora e la data in cui è stata ricevuta.

MERCI IN USCITA

L’uscita delle merci dal sito doganale Freeport è vietata, salvo che l’operatore sia in possesso di notifica ed elementi attestanti che le merci soddisfano le seguenti condizioni:

Sono state dichiarate per:

Sono state dichiarate per il regime doganale speciale Freeport, ma devono essere trasferite direttamente:

si tratta di merci nazionali, anche nel caso in cui l’HM Revenue and Custom abbia accettato una dichiarazione, in modo da affermare che le merci sono entrate in libera circolazione, anche se le merci si trovano nel sito doganale Freeport;

possono essere rimosse come da autorizzazione rilasciata dall’HM Revenue and Custom e saranno spostate sempre ai sensi di tale autorizzazione.

GLI ELEMENTI POSSONO INCLUDERE:

Una nota di rimozione autenticata originale tra le seguenti:

Documentazione commerciale pertinente concernente:

La notifica deve essere trasmessa da un’azienda autorizzata ad operare in un sito doganale Freeport, o da chi agisce per suo conto.  La documentazione deve includere:

Se un fornitore terzo fornisce servizi doganali all’azienda, è ugualmente necessario includere tali dettagli anche nei documenti dell’operatore.

RICHIESTA DI UTILIZZO DELLA PROCEDURA SPECIALE DEL SITO DOGANALE FREEPORT

Occorre un accordo provvisorio con l’operatore del sito doganale nel luogo in cui le merci sono destinate ad essere immagazzinate e perfezionate.  Il richiedente deve essere in possesso di:

In caso di attività di stoccaggio, occorre disporre dei dettagli relativi alle merci da importare, tra cui i codici, la descrizione, le quantità e i valori delle merci.  In caso di attività di trasformazione, occorre fornire i dettagli relativi alle merci da importare e i dettagli relativi alla destinazione delle merci.

PRESENTAZIONE DELLA RICHIESTA

Le linee guida per la presentazione della richiesta saranno disponibili a partire dall’8 ottobre 2021.

Una volta presentata la richiesta

Una volta che l’HM Revenue and Custom ha concesso l’autorizzazione, sarà inviata una lettera che stabilisce le condizioni per l’autorizzazione.  Le condizioni includono:

È necessario contattare per iscritto l’HM Revenue and Custom qualora l’autorizzazione debba essere modificata, rinnovata o cancellata, ovvero in caso di cambiamenti aziendali con potenziale impatto sull’autorizzazione, quali la variazione della ragione sociale o il rilevamento da parte di un’altra azienda.

In caso di autorizzazione allo stoccaggio della merce, è prevista la responsabilità per:

Dopo aver ottenuto l’autorizzazione rilasciata dall’HM Revenue and Custom, è possibile conservare le merci nel sito doganale per un intervallo di tempo illimitato. Tuttavia, qualora l’HM Revenue and Custom ritenga che le merci possano costituire una minaccia per gli esseri umani, gli animali, la salute delle piante o l’ambiente, è possibile che l’HM Revenue and Custom emani specifiche istruzioni per lo spostamento.