Blog

ACCORDO SUGLI SCAMBI COMMERCIALI E LA COOPERAZIONE (TCA) GUIDA ALLE NORME DI ORIGINE PER IL TRATTAMENTO TARIFFARIO PREFERENZIALE TRA REGNO UNITO E UE

Le norme di origine sono dettagliate e complesse e, pertanto, quella che trovate di seguito è una panoramica di alto livello: visto che esistono varie circostanze per ciascuna azienda e diverse merci coinvolte, è consigliabile basarsi su un parere specifico.

I requisiti delle norme di origine del TCA illustrano le disposizioni per garantire che, tanto per le esportazioni quanto per le importazioni, non venga applicato alcun dazio negli scambi con la UE.   Ciononostante, per comprendere quali sono gli obblighi relativi all’esportazione o all’importazione di merci tra il Regno Unito e la UE, e anche per usufruire del trattamento preferenziale, le imprese dovrebbero fare riferimento alle regole di origine complete previste dal TCA.

Solo le merci originarie del Regno Unito o della UE saranno esenti da dazi e le imprese dovranno rivendicare il regime preferenziale sulle dichiarazioni, dovendo inoltre essere in possesso della prova che le merci soddisfano le norme di origine.  

Le linee guida non riguardano le imprese che non intendono richiedere un trattamento preferenziale sulle merci importate o esportate da o verso la UE. Queste merci saranno soggette alla tariffa non preferenziale dell’importatore e il pagamento di tariffe e dazi sarà dovuto secondo i requisiti relativi all’importazione del Regno Unito e della UE.

SINTESI

branded icon of notebook from menzies

Per beneficiare del TCA, le merci dovranno essere originarie del Regno Unito o della UE, il che significa che dovranno soddisfare le regole di origine preferenziali Regno Unito-UE. Tali regole sono stabilite nel TCA e determinano l’origine delle merci in base alla provenienza dei prodotti o delle materie utilizzate per produrli.  Le norme garantiscono che il trattamento tariffario preferenziale sia concesso solo alle merci originarie del Regno Unito o della UE e non a quelle originarie di Paesi terzi. 

Le merci che non soddisfano le regole di origine non potranno beneficiare del regime preferenziale previsto dal TCA.    Si applicheranno la Tariffa esterna comune (Common External Tariff) per le esportazioni verso la UE e la Tariffa globale del Regno Unito (UK Global Tariff) per le importazioni.

REGOLE DI ORIGINE DEL TCA

Le regole si dividono in due categorie:

number 1 graphic

DISPOSIZIONI GENERALI

regole che si applicano a tutti i prodotti scambiati secondo il regime preferenziale

number 2 graphic

REGOLE DI ORIGINE SPECIFICHE PER PRODOTTO (PSR)

regole specifiche che stabiliscono i requisiti affinché ciascun prodotto con un codice del Sistema armonizzato (HS) possa essere considerato “originario”

Per essere considerato “originario”, il prodotto deve essere sufficientemente lavorato o trasformato nel territorio delle parti dell’accordo. Sono materie “non originarie” quelle importate da Paesi terzi, così come quelle di origine sconosciuta o di cui non è possibile determinare l’origine.

MERCI “ORIGINARIE”

Le merci possono essere considerate “originare” in due casi:

  1. Quando possono essere “interamente ottenute” – vale a dire ottenute o prodotte esclusivamente nel territorio di un Paese, senza utilizzare materie provenienti da altri Paesi.   Tali merci non devono essere state manipolate o modificate in un altro Paese, salvo per le trasformazioni minime necessarie a mantenerle in buone condizioni.   È il caso, ad esempio, dei minerali estratti dal suolo di un singolo Paese, degli animali vivi nati e cresciuti in un singolo Paese o dei beni prodotti in un singolo Paese a partire da materie provenienti esclusivamente dal Paese stesso – vale a dire che tutte le materie utilizzate per un determinato prodotto sono “interamente ottenute” (vedi oltre)  
  2. Quando sono state sostanzialmente trasformate secondo i PSR di riferimento. Sono tre le regole utilizzate per decidere se le merci sono sufficientemente trasformate:    
    • La regola ad valorem, o “del valore aggiunto”
    • Il cambio di classificazione doganale
    • Fabbricazione a partire da determinati prodotti o attraverso processi specifici

Ai sensi del TCA, le materie originarie della UE possono essere considerate originarie del Regno Unito e viceversa, così come la produzione su materie non originarie effettuata all’interno della UE.   In questo caso si parla di “Cumulo bilaterale”.

Una volta che le merci hanno acquisito il carattere originario, sono considerate tali al 100% e, pertanto, se entrano nella catena di produzione di un altro prodotto l’intero valore è comunque considerato come originario, senza tener conto dell’eventuale presenza di materie non originarie al suo interno.

RICHIESTA DI TRATTAMENTO PREFERENZIALE

Al momento dell’importazione nel Regno Unito o nella UE, l’importatore deve richiedere la preferenza sulla dichiarazione doganale e dichiarare di disporre della prova attestante che le merci soddisfano le regole di origine. Tale prova può essere costituita dall’Attestazione di origine (debitamente compilata dall’esportatore su un documento commerciale) oppure dalle conoscenze acquisite e in proprio possesso che attestano che le merci sono originarie. 

GLI IMPORTATORI DEVONO:

  • Prima di richiedere la preferenza, essere in possesso della prova attestante il carattere originario delle merci, che può essere:
    • L’Attestazione di origine fornita dall’esportatore su una fattura commerciale, oppure su un altro tipo di documento commerciale che descrive le merci.  Il testo di tale Attestazione farà parte dell’accordo.  In questo caso si parla di Dichiarazione su fattura o di Dichiarazione di origine. 
    • I registri e i documenti giustificativi, se si richiede la preferenza sulla base della “Conoscenza da parte dell’importatore”. In questo caso, è necessario avere a disposizione prove sufficienti che attestino che le merci si qualificano come originarie.   Potrebbe essere necessario richiedere diversi documenti giustificativi all’esportatore e, se questo non fosse possibile, quest’ultimo potrebbe fornire un’Attestazione di origine. 
  • Richiedere il regime preferenziale compilando una dichiarazione doganale, sulla quale indicare anche la prova dell’origine
  • Se richiesto, fornire alle autorità doganali la prova dell’origine            
  • Conservare i documenti per almeno 4 anni

GLI ESPORTATORI DEVONO:

  • Prima di emettere l’Attestazione di origine, essere in possesso della prova che le merci soddisfano le norme di origine pertinenti
  • Valutare se è necessario ottenere una dichiarazione dal fornitore
  • Fornire al cliente (l’importatore) uno tra:
    • L’Attestazione di origine fornita su una fattura commerciale, oppure su un altro tipo di documento commerciale che descrive le merci.  Il testo di tale Attestazione farà parte dell’accordo.  In questo caso si parla di Dichiarazione su fattura o di Dichiarazione di origine. 
    • I registri e i documenti giustificativi, se il cliente richiede la preferenza sulla base della “Conoscenza da parte dell’importatore”.
  • Conservare i documenti per almeno 4 anni

In genere la richiesta del regime preferenziale e la prova dell’origine sono incluse nella dichiarazione doganale di entrata delle merci.   Tuttavia, la richiesta può essere presentata anche dopo l’importazione, utilizzando il modulo C285 e a patto che questo avvenga entro tre anni dalla data di importazione e che assieme al modulo venga presentata la prova dell’origine. All’importatore verrebbero rimborsati eventuali dazi. 

ATTESTAZIONE DI ORIGINE

lightbulb graphic

L’Attestazione di origine non è un documento, ma bensì un testo predefinito che l’esportatore deve allegare alla fattura o a qualsiasi altro documento commerciale, nel quale descrivere in modo sufficientemente dettagliato le merci originarie così da consentirne l’identificazione.

L’esportatore che compila l’Attestazione di origine deve essere in possesso di informazioni che dimostrino che le merci sono originarie, ivi comprese le informazioni sul carattere originario delle materie utilizzate per la produzione. Tra queste rientrano anche eventuali  dichiarazioni dei fornitori.

L’Attestazione di origine riguarda una singola spedizione, o anche più spedizioni di merci identiche, e copre il periodo specificato nella dichiarazione, che comunque non può essere superiore a 12 mesi dalla data della prima importazione. Per le importazioni verso il Regno Unito, l’attestazione sarà valida per due anni dalla redazione della stessa, mentre per le esportazioni verso la UE sarà valida per 12 mesi. Le attestazioni devono essere conservate per almeno quattro anni. 

CONOSCENZA DA PARTE DELL’IMPORTATORE

La “Conoscenza da parte dell’importatore” è un’opzione che consente all’importatore di richiedere un trattamento preferenziale sulla base della propria conoscenza del carattere originario delle merci importate.   Può essere utilizzato in alternativa all’Attestazione di origine. Poiché è necessario che l’importatore sia a conoscenza del fatto che le merci soddisfano le norme di origine in questione, l’esportatore o il produttore potrebbero dovergli fornire informazioni sulla produzione. Queste possono andare ad aggiungersi ad altre informazioni già in suo possesso, come ad esempio il Codice SA delle merci, i criteri di origine utilizzati, o una descrizione del processo produttivo.  

VERIFICA DELLA RICHIESTA DI  TRATTAMENTO PREFERENZIALE

L’autorità doganale importatrice può effettuare controlli specifici per verificare se le merci importate secondo un regime di trattamento preferenziale sono originarie. Tra questi rientra, ad esempio, la richiesta di informazioni all’importatore che desidera ottenere il trattamento preferenziale. La verifica può avvenire prima o dopo che la merce venga svincolata.

Se la verifica avviene prima dello svincolo delle merci, l’autorità doganale può sospendere la concessione del trattamento preferenziale. In tal caso, verrà offerto uno svincolo soggetto a cauzione o garanzia a copertura della differenza tra la tariffa preferenziale e la tariffa piena.

Le richieste di trattamento preferenziale fatte sulla base dell’attestazione di origine o della conoscenza da parte dell’importatore prevedono due fasi, con informazioni iniziali e informazioni successive (ove richieste).

CUMULO

Grazie al sistema del Cumulo le merci originarie di una certa parte sono considerate come provenienti da un’altra, così da determinare se le merci sono conformi ad una Regola Specifica del Prodotto. Ciò significa che merci originarie della UE verrebbero considerate come originarie del Regno Unito nel caso in cui, prima di essere riesportate nella UE, fossero ulteriormente trasformate nel Regno Unito o incluse in altre merci.

INTERAMENTE OTTENUTI

Si definiscono “interamente ottenute” le merci ottenute esclusivamente nel territorio di una parte, senza l’aggiunta di materie non originarie. Queste merci si qualificano automaticamente per il trattamento preferenziale e sono specificate in base all’apposito articolo sulle merci interamente ottenute del TCA. Esempi di merci interamente ottenute sono minerali, piante, frutta e verdura, bestiame, carne e latticini, pesce, avanzi e rifiuti.

REGOLE SPECIFICHE PER PRODOTTO (PSR)

Per tutte le merci parte di un accordo di libero scambio esiste una PSR specifica a cui queste devono essere conformi, per dimostrare la loro provenienza dalla zona di libero scambio e che si qualificano per un trattamento preferenziale. Ogni regola descrive la natura o il valore della lavorazione che deve essere eseguita su eventuali materie non originarie per far sì che le merci finali soddisfino i requisiti relativi all’origine.

Ci sono quattro tipi di regole che le merci possono essere tenute a rispettate, tanto da sole quanto combinate con altre, per stabilirne l’origine:

  • Interamente ottenuto
  • Modifica del codice tariffario
  • Norma del valore aggiunto/della percentuale
  • Trasformazioni specifiche
Posted in Blog